PUBBLICATO SU G.U. N.31 SERIE GENERALE DEL 08/02/2010
Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione
Le premesse
Oltre alla precisa citazione delle leggi in vigore in tema di risorse idriche ci sono alcuni riferimenti interessanti:
1. art. 14 legge n.36/1994 e art. 155 Dlgs n. 152/2006 i soggetti non allacciati a pubblica fognatura che depurano autonomamente non pagano la quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione: cioè non pagano nulla
2. giurisprudenza della Corte dei Conti: documentata istanza da parte dell’utente per ottenere la restituzione delle somme
3. giurisprudenza delle Corte dei Conti: termine di prescrizione quinquennale (art. 2948 C.C.)
Art. 1 – ambito di applicazione
- il decreto individua i criteri ed i parametri di restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione
- utenti ai quali si restituisce: quando mancano gli impianti di depurazione o siano temporaneamente inattivi. ATTENZIONE: se nel periodo oggetto di rimborso nei Piani d’ambito o in atti formali di competenti organi dei Comuni è stata prevista la realizzazione di impianti di depurazione e sono state effettuate attività di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti stessi, questi oneri vanno dedotti!!
- non si applica ai non allacciati a fognatura, che però provvedono autonomamente alla depurazione. ATTENZIONE: chi non è allacciato e non depura è sanzionabile secondo la legge (Dlgs n. 152/2006)!!!
- si applica agli allacciati a fognatura che depurano autonomamente: cioè devono essere rimborsati e non pagare più, ma bisogna essere in grado di dimostrare l’attività di depurazione!!!
Art. 2 – definizioni
- impianto di depurazione è distinto dalla rete fognaria (intesa come condotte che arrivano ad un impianto di depurazione)
- impianti temporaneamente inattivi costruzione completata, non avviati o funzionamento interrotto, ma non per manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata al ritorno a regime (in pratica è fuori uso come quello a Castello)
- gestioni in via diretta sono le gestioni regolate da deliberazioni del CIPE
Art. 3 – programma per la costruzione e l’attivazione degli impianti di depurazione
Vale solo nei casi in cui manchino gli impianti o siano temporaneamente inattivi
- le AATO, sentiti i gestori, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, realizzazione o completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza Corte costituzionale n. 335 del 2008, che deve essere coerente con il Piano d’ambito approvato Nel nostro caso non c’è per quanto attiene al Consorzio D.L.
- i comuni gestori in via diretta (come Porpetto) ricostruiscono il programma delle attività sulla base degli atti approvati dai competenti organi comunali
Art. 4 – elementi informativi di riferimento
È la documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa e consiste in elenchi:
- utenti serviti da depuratore attivo
- utenti non serviti da depuratore attivo ma per il quale è in corso attività come da programma art. 3
- utenti non serviti da depuratore perché temporaneamente inattivo e lo è stato (sarebbe il caso di Castello se fosse allacciato alla fognatura)
- utenti non serviti da depuratore attivo e non è in corso attività come da programma art.3 (è il caso di Porpetto)
che devono essere messi a disposizione dal gestore o dal comune all’AATO
Art. 5 – oneri deducibili
Dall’importo da restituire vanno dedotti i costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell’impianto di depurazione a servizio di ciascun utente. Sono in realtà i punti 3.2 (ammortamenti e accantonamenti) e 3.3 (remunerazione del capitale investito) dell’allegato al D.M. 01/08/1996 Min. Ambiente. Questo vale per i gestori, per i comuni si usano le pertinenti delibere CIPE
Se la restituzione avvenisse prelevando dai fondi vincolati la deduzione sarebbe per l’intero costo!
Art. 6 - restituzione della quota di tariffa non dovuta
Ecco finalmente quali categorie di utenti vedranno il rimborso:
- utenti non serviti da depuratore attivo ma per il quale è in corso attività come da programma art. 3 dedotti gli oneri
- utenti non serviti da depuratore perché temporaneamente inattivo e lo è stato (sarebbe il caso di Castello se fosse allacciato alla fognatura) dedotti gli oneri
- utenti non serviti da depuratore attivo e non è in corso attività come da programma art.3 (è il caso di Porpetto) intera quota (è il caso di Porpetto)
Art. 7 – procedura per le restituzioni
Sarà AATO ad attuare la procedura nel caso dei gestori. Ecco cosa farà:
- verifica la correttezza delle informazioni trasmesse (gli elenchi dell’art. 4 da verificare??)
- individua l’importo e i relativi interessi
- i gestori restituiscono ad ogni singolo richiedente avente diritto
- termine prescrizione cinque anni dal 1 ottobre 2009 ovvero restituzione nei 5 anni successivi?
(sembra che AATO riceve l’elenco di tutti gli utenti, faccia il calcolo degli importi più interessi, ma che il gestore restituisca solo a chi ha presentato la richiesta di rimborso)
AATO può disporre restituzione in forma rateale o a compensazione
Nel caso dei Comuni questi faranno tutto da soli: individuazione importo (è stato omesso apposta con interessi??) e se restituzione in forma rateale o a compensazione
Seguono delle direttive per i gestori, che possono utilizzare i fondi vincolati qualora non impiegati, e per AATO che può prevedere una revisione tariffaria straordinaria (aumento!!!) “esclusivamente” nei confronti degli utenti serviti dagli impianti di depurazione. Cioè chi è depurato paga anche la restituzione ai non depurati!!!!
Art. 8 – informazione agli utenti
I gestori / i comuni devono produrre annualmente il programma delle attività di realizzazione degli impianti di depurazione e gli elenchi degli utenti, suddivisi nelle 4 categorie indicate al punto 4
I gestori lo devono comunicare all’AATO in formato digitale (i comuni non devono inviare nulla!!!), mentre gli utenti si troveranno un prospetto allegato alla fattura/bolletta
Art. 9 – monitoraggio degli obblighi informativi
La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche verifica il rispetto degli adempimenti informativi dell’art. 8. Solo i gestori saranno sanzionati, i comuni no.
IN CONCLUSIONE E SINTESI
- saremo rimborsati solo della quota tariffa (più interessi), ma non l’IVA. Ecco perché le domande di rimborso non andrebbero in bollo: abbiamo già pagato una tassa patrimoniale!!!
- abbiamo l’obbligo di fare domanda (al comune ed al Consorzio Depurazione)
- saremo rimborsati solo per quanto pagato 5 anni prima del 01 ottobre 2009 oppure il rimborso avviene in 5 anni da questa data in forma rateale o a compensazione!!!
Nessun commento:
Posta un commento
Dopo aver scritto il commento e scelto un profilo (ad esempio "Nome/URL"), devi prima cliccare su ANTEPRIMA e poi su POSTA COMMENTO